È fatto divieto di introdurre in tutti gli impianti sportivi striscioni e qualsiasi altro materiale ad essi assimilabile, compreso quello per le coreografie, se non espressamente autorizzato. Sono altresî vietati tamburi ed altri mezzi di diffusione sonora (es. megafono).
Nel limite stabilito dalle società sportive, sarà possibile introdurre ed esporre striscioni contenenti scritte a sostegno della propria squadra per la gara in programma, inoltrando, almeno 7 giorni prima dello svolgimento della gara, apposita istanza, anche mediante fax o e-mail, alla società che organizza l’incontro, indicando le proprie generalità complete.
A tal fine occorrerà specificare:
Le dimensioni ed il materiale utilizzato per la realizzazione;
Il contenuto e la grafica comprendenti di apposita documentazione fotografica;
Il settore in cui verrà esposto;
Analoga disciplina dovrà essere applicata per le bandiere, fatte salve quelle riportanti solo i colori sociali della propria squadra e quelle degli Stati rappresentati in campo.
Per le coreografie, oltre a quanto sopra previsto, dovranno essere specificate le modalità ed i tempi di attuazione, significando che tale attività dovrà comunque terminare prima che inizi la gara.
La società, in relazione alla già accennata esigenza di curare la “qualità dello spettacolo”, valutati gli spazi disponibili a monte e a valle degli spalti (balaustre), con esclusione quindi di quelli tra gli spettatori, informerà, senza ritardo, della distanza pervenuta il Dirigente G.O.S. ovvero, per gli stadi al di sotto della capienza stabilita dal Quadro Normativo Vigente, l’Ufficio di Gabinetto del Questore i quali, acquisito anche per le vie brevi il parere delle Amministrazioni Interessate (Vigili del Fuoco e, ove presente, Capo degli Steward), provvederanno, non oltre i 5 giorni prima dello svolgimento dell’incontro a concedere il proprio “nulla osta”, a condizione che:
1) Sia/siano identificato/i dell´esposizione del materiale o della realizzazione delle coreografie;
2) All´interno del gruppo identificato del materiale, non siano presenti una o più persone soggette a divieto di accesso agli impianti sportivi;
3) Non sussistano motivi ostativi sotto il profilo dell´ordine e della sicurezza pubblica;
4) Non sussistano motivi ostativi sotto il profilo della salvaguardia della pubblica incolumità e della sicurezza antincendio.
Il nulla osta potrà essere concesso anche per l´intera stagione ed essere revocato, fatte salve le prerogative della società che ha accordato l´autorizzazione, qualora uno o più appartenenti al gruppo vengano colpiti da Daspo o si rendano responsabili di episodi di intemperanza o violazioni delle prescrizioni previste dal Regolamento d’Uso. È comunque vietato esporre materiale che per dimensioni ostacoli la visibilità agli altri tifosi tanto da costringerli ad assumere la posizione eretta.
La società che ospita l´incontro, a cui è demandata ogni attività di verifica inerente la specifica materia, comunicherà per iscritto le determinazioni assunte al richiedente, con l´avviso che:
1) Il materiale autorizzato dovrà essere introdotto all’interno dell´impianto almeno 1 ora prima
dell´apertura dei cancelli, specificando il varco di accesso;
2) Non sarà consentito l´ingresso di materiale, ancorchè autorizzato, dopo l´apertura al pubblico dei cancelli;
3) Gli striscioni potranno essere affissi esclusivamente nello spazio specificatamente assegnato dalla società, la quale dovrà quindi verificarne il rispetto delle prescrizioni con proprio personale;
4) L´esposizione di materiale diverso da quello autorizzato comporta l´immediata rimozione e
l´allontanamento dall´impianto del/dei trasgressore/i cui potrà essere applicata la normativa in materia di divieto di accesso agli impianti sportivi, nonchè, revocata l´autorizzazione all´esposizione dello striscione identificativo del club di appartenenza;
5) Al termine del deflusso, il materiale autorizzato dovrà essere rimosso e, ove prescritto anche attraverso il sistema di comunicazione sonora dello stadio, ripresentato integralmente presso il varco indicato.